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Regesto

Libertà di commercio e d'industria; monopolio degli avvocati e degli agenti d'affart.
1. Non contrasta con l'art. 31 CF riservare ai titolari di un brevetto d'avvocato o di agente d'affari la preparazione, a carattere professionale, di processi e la redazione di atti destinati alle autorità giudiziarie (consid. 3 a).
2. È' pure compatibile con l'art. 31 CF estendere il monopolio degli avvocati e degli agenti d'affari alla consulenza legale a titolo professionale e ad un attività analoga stragiudiziale (quale la consulenza in vista della costituzione di società, di fondazioni e di disposizioni di ultima volontà, l'esecuzione di una divisione d'eredità e quella di disposizioni testamentarie) (consid. 3 b).