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Regesto

Condizioni e oggetto dell'espropriazione (art. 1 cpv. 1, 5 cpv. 1 LEspr); indennità in forma di prestazione in natura (art. 18 cpv. 2 LEspr).
1. Il solo fatto che altri fondi potrebbero essere espropriati per realizzare l'opera di utilità pubblica non costituisce un motivo d'opposizione (consid. 3).
2. Possono essere espropriati soltanto i diritti reali immobiliari previsti dal diritto privato. L'espropriato può quindi far valere in sede d'opposizione che il diritto privato esclude la costituzione dei diritti ai quali si riferisce l'espropriazione prevista (consid. 4a).
3. Divisione orizzontale di un edificio mediante servitù di sporgenza ai sensi dell'art. 674 CC e mediante servitù fondiarie reciproche di passaggio e di uso; quando deve ritenersi che tale soluzione tenda ad eludere il divieto contenuto nell'art. 675 CC? Questione lasciata indecisa (consid. 5).
4. Opposizione accolta per il motivo che l'interesse pubblico non esige la divisione orizzontale dell'edificio, quale prevista dall'espropriante (consid. 6a).
5. Condizioni alle quali l'ammissibilità di una indennità in forma di prestazione in natura può essere esaminata nel quadro della procedura d'opposizione, senza attendere quella di stima. Nella fattispecie non può essere imposta all'espropriato la prestazione in natura prevista dall'espropriante (consid. 6b).

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références

Article: art. 18 cpv. 2 LEspr, art. 674 CC, art. 675 CC