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Regesto

Art. 12 lett. c LLCA; divieto di patrocinio; conflitto di interessi in caso di cambiamento di studio di un avvocato collaboratore.
L'impedimento a patrocinare che tocca un avvocato in caso di conflitto d'interessi si estende di massima a tutti gli avvocati che esercitano nello stesso studio al momento dell'assunzione di un mandato, poco importa il loro statuto (associati o collaboratori; consid. 2.2).
Un conflitto d'interessi può sorgere ugualmente quando un avvocato collaboratore cambia studio (consid. 2.2). La conoscenza da parte di questi, a causa del suo precedente impiego, di una pratica trattata dal nuovo datore di lavoro costituisce l'elemento determinante per ammettere la realizzazione di un conflitto di interessi concreto, che dev'essere evitato, ciò che consente la disdetta del mandato da parte del nuovo datore di lavoro (consid. 2.3). A tale scopo, la messa in atto di barriere organizzative o di compartimentazioni ("chinese walls") all'interno del nuovo studio è insufficiente (consid. 2.4).