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Regesto

Art. 46 segg. LEF; luogo di esecuzione.
Il debitore che lascia il proprio domicilio svizzero per trasferirsi all'estero, senza stabilire l'esistenza di un nuovo domicilio o di un luogo di soggiorno, deve essere escusso al suo ultimo domicilio svizzero (consid. 1). In siffatta evenienza, l'Ufficio richiesto di operare il pignoramento non può limitarsi a rilasciare un verbale di "pignoramento infruttuoso", ma deve procedere secondo gli art. 89 segg. LEF e stillare un verbale conforme ai disposti degli art. 112 a 115 LEF (consid. 2 e 3).

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 112 a 115