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Regesto

Art. 26 cpv. 1 LPP; principio dell'applicazione uniforme della nozione d'invaliditā in caso di attivitā lucrativa esercitata a tempo parziale.
Il grado d'invaliditā stabilito dagli organi dell'assicurazione per l'invaliditā č vincolante per l'istituto di previdenza solo per quanto attiene all'attivitā lucrativa (consid. 4.2 e 4.3).
Contrariamente a quanto previsto nell'assicurazione contro gli infortuni, nella previdenza professionale non si prende in considerazione il reddito ipotetico calcolato sulle presunte possibilitā di guadagno di un assicurato che si suppone utilizzarle pienamente (conferma della giurisprudenza; consid. 5.3.3 e 5.3.4).

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références

Article: Art. 26 cpv. 1 LPP