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Regesto

Art. 26 cpv. 2 Cost., art. 5 cpv. 2 LPT, art. 93 cpv. 1 lett. b LTF; espropriazione materiale, rifiuto di attribuire un fondo alla zona edificabile consecutivo all'imposizione di un vincolo di zona edificabile di interesse comunale.
Ammissibilità, secondo l'art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, del ricorso in materia di diritto pubblico contro una decisione incidentale che riconosce l'esistenza di un'espropriazione materiale (consid. 1.2).
Richiamo della giurisprudenza relativa al risarcimento per espropriazioni materiali derivanti da misure pianificatorie (consid. 3.2 e 3.3).
Definizione della zona edificabile di interesse comunale (ZEIC) secondo il diritto pianificatorio ticinese (consid. 3.5).
L'attribuzione, nell'ambito della prima pianificazione conforme alla LPT, di un fondo a una zona residenziale alla quale è sovrapposto un vincolo di ZEIC equivale a un rifiuto di attribuirlo alla zona edificabile. La particella è infatti sottratta al libero mercato e all'edificazione privata da parte della proprietaria ed è destinata ad essere acquisita dal Comune (consid. 3.6.2 e 3.6.3).
Rinvio della causa al Tribunale cantonale amministrativo per esaminare se, nella fattispecie, sono adempiuti i presupposti per un risarcimento sulla base dei principi applicabili al caso di rifiuto di attribuire il fondo alla zona edificabile ("Nichteinzonung"; consid. 4).

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références

Article: art. 93 cpv. 1 lett. b LTF, Art. 26 cpv. 2 Cost., art. 5 cpv. 2 LPT