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Regesto

Art. 173 n. 2 CP: prova liberatoria della buona fede.
Per dimostrare la propria buona fede l'agente deve aver soddisfatto all'obbligo di diligenza che gli incombeva, ossia aver fatto quanto da lui potesse ragionevolmente pretendersi per accertare l'esattezza delle sue affermazioni. Anche in presenza di un interesse pubblico, tale obbligo di diligenza va osservato rigorosamente ove le affermazioni siano formulate pubblicamente o diffuse attraverso la stampa o mediante manifestini.

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Article: Art. 173 n. 2 CP