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Regesto

Comunione di beni; convenzione matrimoniale; abuso di diritto (art. 226 e art. 2 cpv. 2 CC).
Nel regime della comunione, i beni comuni possono, alla morte di uno dei coniugi, essere devoluti al solo coniuge superstite (con riserva del quarto a cui hanno diritto i discendenti del coniuge premorto) mediante convenzione matrimoniale, prescindendo dal contributo di ciascuno dei coniugi alla formazione di tali beni. Perché possa ravvisarsi un abuso manifesto di diritto, occorre che la convenzione sia stata conclusa esclusivamente allo scopo di pregiudicare gli altri eredi del coniuge premorto, in particolare i discendenti risultanti da un precedente matrimonio. L'art. 2 cpv. 2 CC va tanto più applicato con riserbo che in materia di divisione convenzionale nel regime della comunione di beni è possibile intaccare la porzione legittima ordinaria dei discendenti e che il legislatore considera al riguardo come protezione sufficiente riservare a costoro un quarto della sostanza comune (art. 226 cpv. 2 CC): l'intenzione di recare pregiudizio deve quindi essere evidente (precisazione della giurisprudenza).

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résumé partiel: allemand français italien

références

Article: art. 226 e art. 2 cpv. 2 CC, art. 2 cpv. 2 CC, art. 226 cpv. 2 CC

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