110 II 5
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto

Art. 101 CC, art. 137 OSC; iscrizione di un matrimonio celebrato all'estero.
Un divorzio pronunciato in Svizzera da una rappresentanza diplomatica straniera non può essere invocato dinanzi alle autorità svizzere; un matrimonio celebrato all'estero, in seguito a tale divorzio, tra uno straniero e una fidanzata svizzera, deve pertanto essere considerato inesistente per il diritto svizzero e non può come tale essere iscritto nel registro delle famiglie.

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 101 CC, art. 137 OSC