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Regesto

1. La competenza dei tribunali svizzeri per pronunciare il divorzio fra coniugi italiani è data quando il convenuto ha domicilio in Svizzera (consid. 1).
2. Riconoscimento di una sentenza straniera di divorzio di coniugi stranieri.
a) Il riconoscimento di una siffatta sentenza ha effetto per entrambii coniugi (consid. 2) e ha luogo in applicazione del diritto federale (consid. 3).
b) Il divorzio di stranieri pronunciato nel paese d'origine di uno dei coniugi è riconosciuto in Svizzera, anche se il paese dell'altro non lo riconosce, qualora adempia le condizioni stabilite per il riconoscimento di un divorzio pronunciato all'estero per coniugi svizzeri, vale a dire quando il tribunale che ha pronunciato il divorzio era competente secondo le leggi del suo paese (consid. 4).