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Regesto

Art. 66a e 66d CP; espulsione penale.
Richiamo dei principi che disciplinano l'espulsione penale (consid. 2.1). Gli eventuali ostacoli all'espulsione ai sensi dell'art. 66d cpv. 1 CP devono essere presi in considerazione già al momento di pronunciare l'espulsione, purché le circostanze siano stabili e possano essere determinate in modo definitivo (consid. 2.1.2).
In concreto la corte cantonale ha constatato l'esistenza di un rischio di trattamenti inumani o degradanti in caso di rientro del ricorrente, di etnia tibetana, nella Repubblica popolare cinese, rischio che impediva, in applicazione dell'art. 66d cpv. 1 lett. b CP, la sua espulsione in tale paese. Pronunciando l'espulsione del ricorrente "verso un paese terzo, esclusa la Repubblica popolare cinese", senza precisazioni in merito al paese terzo in questione, la corte cantonale ha violato il diritto federale. Non è infatti possibile fondare un'espulsione su delle semplici speculazioni sul paese di rinvio. Inoltre il rinvio in uno Stato terzo presuppone che un simile rinvio sia possibile, in altre parole che lo straniero disponga di un diritto di soggiornarvi (consid. 2.4).

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regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 66a e 66d CP, art. 66d cpv. 1 CP, art. 66d cpv. 1 lett. b CP