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Regesto

Art. 14 e 16 LPC; art. 19b OPC-AVS/AI; art. 5 e 8 della legge di applicazione del Cantone Ticino del 23 ottobre 2007 della legge federale del 6 ottobre 2006 concernente le prestazioni complementari all'assicurazione federale per la vecchiaia, i superstiti e l'invaliditā; rimborso delle spese di malattia e d'invaliditā da parte dei Cantoni in connessione con un assegno per grandi invalidi nell'ambito delle prestazioni complementari.
A partire dal 1° gennaio 2008 spetta ai Cantoni precisare le modalitā del rimborso delle spese di malattia e d'invaliditā. Č in particolare di competenza cantonale, in assenza di una normativa federale specifica, decidere se l'assegno per grandi invalidi debba essere detratto dalle spese di cui all'art. 14 cpv. 1 lett. b LPC quando queste sono inferiori a fr. 25'000.-. Il diritto federale prevede invece una deduzione dell'assegno per grandi invalidi dalle spese da rimborsare, ma solo nei casi previsti dall'art. 14 cpv. 4 LPC e art. 19b OPC-AVS/AI (consid. 6.3). Il diritto cantonale ticinese contempla il rimborso delle spese di malattia e d'invaliditā a meno che siano giā coperte da altre assicurazioni senza la deduzione dell'assegno per grandi invalidi (consid. 7.2).

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références

Article: art. 19b OPC-AVS/AI, Art. 14 e 16 LPC, art. 14 cpv. 1 lett. b LPC, art. 14 cpv. 4 LPC