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Regesto

Domanda d'informazione di un giornalista concernente iscrizioni che lo riguardano nel sistema d'informazione Schengen (SIS).
L'Ufficio federale di polizia (fedpol) decide sulla comunicazione di informazioni conformemente agli art. 8 e 9 LPD in relazione con l'art. 58 della decisione SIS II, rispettivamente l'art. 41 del regolamento SIS II. Se la domanda concerne segnalazioni di altri Stati membri, deve essere previamente concesso all'autorità segnalante la possibilità di prendere posizione (consid. 2). La fedpol deve tuttavia esaminare lei stessa se lo scopo della segnalazione giustifichi il rifiuto di comunicare le informazioni e le connesse restrizioni del diritto fondamentale all'autodeterminazione informativa (art. 13 Cost.; art. 8 CEDU), della libertà di stampa (art. 10 CEDU e art. 17 Cost.) e della protezione giuridica, senza essere vincolata alla presa di posizione dello Stato segnalante (consid. 6). Rinvio alla fedpol affinché raccolga informazioni complementari dello Stato segnalante sulla natura, l'oggetto e la durata dell'inchiesta in corso.

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Article: art. 8 e 9 LPD, art. 41 del, art. 13 Cost., art. 8 CEDU suite...