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Regesto a

Art. 519 segg. e 540 CC; art. 71 e 206 cpv. 2 CPC; azione di nullitą e azione di accertamento dell'indegnitą; procedura di conciliazione.
Se pił attori chiamano in giudizio pił convenuti con un'azione di nullitą di una disposizione a causa di morte o con un'azione di accertamento dell'indegnitą di una determinata persona, le parti al processo formano un litisconsorzio facoltativo sia attivo che passivo (consid. 3.1.1.3 e 3.1.1.4). Conseguenze giuridiche per la procedura di conciliazione (consid. 3.1.2).

Regesto b

Art. 52, 201, 204, 206 e 209 CPC; art. 2 cpv. 2 CC; art. 5 cpv. 3, art. 29 cpv. 1 Cost.; tentativo di conciliazione; validitą dell'autorizzazione ad agire.
Portata del tentativo di conciliazione e obbligo dell'autoritą di conciliazione di rendere possibile una discussione tra le parti (consid. 3.1.3).
Conseguenza giuridica in caso di mancato tentativo di conciliazione (consid. 3.1.4).
Invocazione, nel procedimento giudiziale, della mancanza della procedura di conciliazione e principio della buona fede (consid. 3.2).
Nessuna violazione del divieto del formalismo eccessivo nel caso concreto (consid. 3.3).

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références

Article: art. 71 e 206 cpv. 2 CPC, art. 2 cpv. 2 CC, art. 5 cpv. 3, art. 29 cpv. 1 Cost.