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Regesto

Art. 16 cpv. 1 e art. 24 lett. g LIFD; artt. 18 e 336a CO; trattamento fiscale di un'indennità pattuita mediante transazione giudiziale alla fine di una procedura probivirale avviata per disdetta abusiva.
L'indennità per disdetta abusiva costituisce, nel suo complesso, un versamento a titolo di riparazione morale ai sensi dell'art. 24 lett. g LIFD. La particolarità di quest'indennità e la sua finalità primaria, compensare cioè il torto morale causato dalla disdetta, giustificano che sia completamente esentata dall'imposta (consid. 5 e 6).