149 IV 376
Avis important:
Les versions anciennes du navigateur Netscape affichent cette page sans éléments graphiques. La page conserve cependant sa fonctionnalité. Si vous utilisez fréquemment cette page, nous vous recommandons l'installation d'un navigateur plus récent.
 

Regesto a

Art. 2 AIMP; motivo di esclusione dell'ordine pubblico nell'ambito dell'assistenza giudiziaria.
Contenuto e validità della riserva dell'ordine pubblico nell'assistenza internazionale in materia penale. Esigenze in materia di prove e intensità dell'esame da parte delle autorità svizzere dell'assistenza giudiziaria. Negata una violazione grave del diritto d'accesso a un tribunale quale componente dell'ordine pubblico (nazionale e internazionale) (consid. 3).

Regesto b

Art. 74a e art. 94 segg. AIMP; assistenza in materia penale in vista dell'esecuzione di un risarcimento equivalente.
I risarcimenti equivalenti non rientrano nell'ambito dell'art. 74a AIMP. Dev'essere invece attuato un procedimento di esecuzione di sentenze penali secondo gli art. 94 segg. AIMP (consid. 6).

contenu

document entier
regeste: allemand français italien

références

Article: Art. 2 AIMP, art. 74a AIMP