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Regesto

Art. 8 cpv. 1, art. 49, art. 108 cpv. 1, art. 127 cpv. 1 Cost.; art. 14 cpv. 1 LAID; art. 56 cpv. 1 lett. d e art. 182 cpv. 1 della legge tributaria del Canton Berna rispettivamente art. 2 cpv. 4 del decreto sulla valutazione generale degli immobili non agricoli e delle forze idrauliche, ciascuno nel suo tenore in vigore il 9 marzo 2020; una mediana nell'ordine del 70 per cento del valore venale dei beni immobili è incostituzionale.
In relazione alla stima della sostanza immobiliare, il diritto armonizzato riconosce ai Cantoni e ai Comuni un margine di manovra importante. Anche tenendo conto di ciò, un valore mediano di riferimento del 70 per cento non è tuttavia compatibile con l'art. 14 LAID; il principio dela preminenza del diritto federale è violato (consid. 4.1-4.5).
L'imposta fondiaria comunale facoltativa del Canton Berna, che è un'imposta reale, non può essere presa in considerazione nella stima della sostanza immobiliare, perché la sostanza deve essere valutata in base al suo valore venale (consid. 4.6).
Abrogazione del'art. 2 cpv. 4 del decreto sulla valutazione generale degli immobili non agricoli e delle forze idrauliche, secondo cui per fissare i valori ufficiali occorre mirare ad una mediana prossima al 70 per cento del valore venale (consid. 4.7).

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références

Article: art. 2 cpv. 4 del, Art. 8 cpv. 1, art. 49, art. 108 cpv. 1, art. 127 cpv. 1 Cost., art. 14 cpv. 1 LAID, art. 14 LAID