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Regesto

Assistenza giudiziaria internazionale in materia penale (art. 15 CEAG e art. III del Protocollo concernente l'esecuzione dei Trattati e delle Convenzioni conchiusi e firmati a Berna e a Firenze tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868).
a) L'art. 15 cpv. 1 e 2 CEAG stabilisce regole formali per la trasmissione delle domande di assistenza (consid. 5b).
b) L'assenza del requisito dell'urgenza previsto all'art. 15 cpv. 2 CEAG non costituisce una deficienza grave giusta l'art. 2 lett. d AIMP (consid. 5c).
c) Portata dell'art. III del Protocollo concernente l'esecuzione dei Trattati e delle Convenzioni conchiusi e firmati a Berna e a Firenze tra la Svizzera e l'Italia il 22 luglio 1868 (consid. 5d).
d) La violazione delle formalità di trasmissione delle rogatorie previste dal predetto protocollo non comporta, in principio, il rigetto della domanda di assistenza (consid. 5d).

contenu

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regeste: allemand français italien

références

Article: art. 15 CEAG, art. 15 cpv. 1 e 2 CEAG, art. 15 cpv. 2 CEAG