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Regesto

Diritto delle costruzioni; principio della proporzionalitą; art. 4 CF.
1. In quanto si tratti di stabilire l'altezza di un edificio, il tribunale non commette arbitrio se fonda il suo giudizio sulle misure rilevate d'ufficio, in presenza delle parti e senza che queste abbiano espresso riserve, piuttosto che su risultati contradditori di una perizia acquisita all'incarto (consid. 3).
2. Qualora le legislazioni cantonale e comunale prescrivano un'altezza non eccedente i m. 10 ed ammettono una tolleranza di un metro per i fabbricati in pendio, le autoritą competenti non peccano di eccessivo formalismo rifiutando il permesso di costruire per un immobile che raggiunge l'altezza di m. 11,90 (consid. 3).
3. L'applicazione del principio della proporzionalitą presuppone la buona fede di chi intende prevalersene (consid. 5).