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Regesto a

Art. 9 Cost.; procedura selettiva; perenzione del diritto d'impugnare delle irregolarità; principio della buona fede; sostituzione di motivi.
I documenti rimessi agli offerenti durante la seconda fase della procedura selettiva possono ancora venir contestati, in linea di principio, con la decisione d'aggiudicazione, riservato il rispetto del principio della buona fede (consid. 4.1-4.3). Nell'ambito di un ricorso di diritto pubblico fondato sull'arbitrio, il Tribunale federale non può confermare la sentenza contestata con un motivo di sostituzione che è stato esplicitamente scartato dall'ultima istanza cantonale (richiamo della giurisprudenza; consid. 4.4)

Regesto b

Principio della trasparenza e diritto di essere sentito; scelta dei metodi di valutazione; ponderazione e valutazione del criterio del prezzo.
Portata del principio della trasparenza (consid. 5.1 e 5.3). Disattende questo principio il fatto di valutare più criteri di aggiudicazione con un unico elemento di apprezzamento che era stato annunciato in relazione con un solo criterio (consid. 5.2).
È inammissibile un metodo di valutazione che ha per effetto di attenuare fortemente l'importanza relativa del criterio del prezzo nell'aggiudicazione, allorquando questo criterio beneficia soltanto di un indice di ponderazione debole (consid. 6). All'offerente che presenta un'offerta sensibilmente meno cara degli altri concorrenti deve essere data la possibilità di giustificare il suo prezzo vantaggioso prima di penalizzarlo per tal motivo (consid. 7.3). Un metodo di valutazione che penalizza di più le offerte troppo basse rispetto a quelle troppo alte dev'essere comunicato agli offerenti prima dell'aggiudicazione (consid. 7.4).