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Regesto

Art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF; art. 115, 118 e 121 CPP; art. 110 cpv. 1 CP; qualità di danneggiato e legittimazione ricorsuale degli eredi di rango inferiore; aventi causa.
I successori di una persona fisica o giuridica danneggiata devono essere considerati come dei danneggiati indiretti che non possono in linea di principio (riservate le eccezioni di cui all'art. 121 cpv. 1 e 2 CPP) costituirsi accusatori privati nel procedimento penale. L'art. 110 cpv. 1 CP, a cui rinvia l'art. 121 cpv. 1 CPP relativamente agli aventi causa, fornisce una lista esaustiva dei congiunti del danneggiato che dev'essere interpretata in modo restrittivo. Occorre pertanto distinguere la nozione di successione materiale del diritto privato dalla qualità di parte nella procedura civile o penale. Gli aventi causa giusta l'art. 121 cpv. 1 CPP non coincidono necessariamente con i titolari materiali dei diritti nella successione (consid. 3.1). L'accusatore privato per successione è definito dall'art. 121 cpv. 1 e 2 CPP in modo sistematico ed esaustivo; non vi è alcuna lacuna legislativa. Ne segue che, secondo la chiara regolamentazione dell'art. 121 cpv. 1 CPP, gli eredi di rango inferiore del danneggiato non assumono la veste di accusatore privato per successione (consid. 3.5). Nella fattispecie, i nipoti (non congiunti) della danneggiata, deceduta dopo aver appellato la sentenza di proscioglimento che respingeva le sue conclusioni civili, non possono fondare la loro qualità di parte su un'interpretazione estensiva dell'art. 121 cpv. 1 CPP (consid. 3.7). Può in concreto rimanere indecisa la questione di sapere se la successione per causa di morte possa essere considerata come un caso di surrogazione legale ai sensi dell'art. 121 cpv. 2 CPP. Gli eredi di rango inferiore non sono legittimati a ricorrere giusta l'art. 81 cpv. 1 lett. b n. 5 LTF (consid. 3.8).

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