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Regesto

Art. 9 cpv. 2 e art. 10 cpv. 3 let. e LPC; calcolo della prestazione complementare di persone che ricevono un assegno per grandi invalidi dall'AI.
Un calcolo globale della PC nel senso dell'art. 9 cpv. 2 LPC non ha luogo per le persone che ricevono un assegno per grandi invalidi dall'AI (così come neppure per i beneficiari di un'indennità giornaliera conformemente alla DTF 139 V 307 [consid. 3.2]).
Nel caso di persone che percepiscono la loro PC sulla base di un assegno per grandi invalidi o di un'indennità giornaliera dell'AI, una pensione alimentare versata in virtù del diritto di famiglia per i figli minorenni che vivono nella stessa economia domestica deve per l'art. 10 cpv. 3 lett. e LPC e n. 3272.04 DPC essere presa in considerazione come spesa anche senza accertamento giuridicamente vincolante e quindi in deroga alla giurisprudenza anteriore (consid. 3.3.1). Il suo importo corrisponde alla differenza tra l'importo della PC effettivamente versato e quello della PC che risulterebbe da un calcolo globale della PC con il figlio nel senso dell'art. 9 cpv. 2 LPC, fermo restando che i contributi di mantenimento effettivamente versati non devono essere superati (consid. 4.4).

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références

ATF: 139 V 307

Article: art. 9 cpv. 2 LPC