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Regesto

Assistenza giudiziaria a favore degli Stati Uniti; chiusura della procedura di assistenza, art. 13 LTAGSU; domanda complementare, impugnabilità del provvedimento che accoglie tale domanda.
1. L'ufficio centrale per l'applicazione del trattato con gli Stati Uniti è autorizzato, in virtù dell'art. 13 LTAGSU, a trasmettere senza altre formalità alle autorità americane gli atti di esecuzione, ove non sia stata presentata opposizione contro la decisione sull'ammissibilità dell'assistenza giudiziaria o contro la decisione di esecuzione e ove i documenti da trasmettere non tocchino segreti di terzi (consid. 3).
2. Poiché le decisioni relative all'ammissibilità e all'esecuzione della domanda principale e del suo primo complemento non sono state impugnate e sono quindi passate in giudicato, le censure che avrebbero potuto essere sollevate contro tali decisioni non possono più essere fatte valere nel quadro della procedura di assistenza resa necessaria da un'ulteriore domanda complementare (consid. 4).