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Regesto

Trattato fra la Confederazione Svizzera e gli Stati Uniti di America sull'assistenza giudiziaria in materia penale. Delitti di iniziati.
Le investigazioni preliminari della S.E.C rientrano nella nozione di procedura giudiziaria ai sensi dell'art. 1 n. 1 lett. a TAGSU, dal momento che la S.E.C. può poi trasmettere il caso all'Attorney General, competente ad aprire il procedimento penale (consid. 4).
Condizioni alle quali si può dar seguito ad una domanda fondata su sospetti generali (consid. 5a); i titolari di conti bancari usati per operazioni sospette non possono prevalersi della qualità di persone non implicate ai sensi degli art. 10 n. 2 TAGSU e 10 cpv. 1 AIMP (consid. 5b); l'art. 16 cpv. 2 LTAGSU è applicabile unicamente alla procedura di opposizione davanti all'Ufficio federale di polizia (consid. 5b).
Portata del principio della proporzionalità nell'ambito dell'assistenza giudiziaria in materia penale e, segnatamente, nell'ambito di operazioni di iniziati (consid. 5c).

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références

Article: art. 1 n. 1 lett. a TAGSU, art. 10 n. 2 TAGSU, art. 16 cpv. 2 LTAGSU