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Regesto

Art. 83 cpv. 2 e art. 380 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 CP; art. 60 del regolamento vodese sullo statuto delle persone condannate che eseguono una pena detentiva o una misura (RSPC); utilizzo della retribuzione del lavoro del detenuto (peculio) senza il suo consenso; costi sanitari non coperti dall'assicurazione malattie.
La formulazione dell'art. 83 cpv. 2 CP non è esaustiva. Non esclude un altro utilizzo della retribuzione del lavoro del detenuto oltre alla parte di cui questi può disporre liberamente e alla parte destinata a far fronte ai primi tempi dopo la liberazione. In misura limitata e laddove previsto da un'esplicita base legale, una parte della retribuzione può essere utilizzata in modo mirato senza il consenso del detenuto. Nella fattispecie, il detenuto può essere tenuto a partecipare alle spese mediche non assunte dalla cassa malati e alla quota del premio dell'assicurazione malattia eccedente l'importo sussidiato (consid. 2.6.2).
L'art. 380 cpv. 3 CP consente ai Cantoni di emanare disposizioni dettagliate sulla partecipazione alle spese da parte dei condannati. La nozione di spese dev'essere interpretata in modo estensivo rispettando il senso e lo scopo dell'art. 83 cpv. 2 CP (consid. 2.7.3).

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références

Article: Art. 83 cpv. 2 e art. 380 cpv. 2 lett. a e cpv. 3 CP, art. 60 del, art. 380 cpv. 3 CP