13258/18
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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 8 CEDH. Rejet, pour non-respect d'une condition d'indépendance financière, de demandes de regroupement familial déposées par des réfugiés admis à titre provisoire et qui craignent d'être persécutés après être sortis illégalement de leur pays d'origine.
Contrairement aux réfugiés bénéficiant du droit d'asile, les personnes admises à titre provisoire n'ont droit au regroupement familial que si elles ne touchent pas l'aide sociale. Dans le cas des quatre requérants, trois Erythréens et un Chinois d'origine tibétaine, les autorités suisses ont estimé que cette condition n'était pas remplie.
La Cour relève que deux des quatre requérants occupaient un emploi et qu'une troisième requérante avait été déclarée médicalement inapte au travail. Elle estime que les autorités n'ont pas ménagé un juste équilibre entre l'intérêt des requérants à être réunis avec les membres de leur famille proche en Suisse et l'intérêt de la collectivité dans son ensemble à maîtriser l'immigration afin de protéger la prospérité économique du pays.
Dans le cas d'une quatrième requérante, à l'inverse, la Cour considère que les autorités n'ont pas outrepassé leur pouvoir discrétionnaire ou marge d'appréciation lorsque, dans la mise en balance des intérêts concurrents et dans leur décision de rejeter la demande de regroupement familial, elles ont pris en compte l'absence d'initiative de l'intéressée, laquelle était en mesure de travailler au moins à temps partiel, pour améliorer sa situation financière (ch. 109-134).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH en ce qui concerne les requêtes 13258/18, 15500/18 et 57303/18. Non-violation de l'art. 8 CEDH en ce qui concerne la requête 9078/20.

Sintesi dell'UFG
(3° rapporto trimestriale 2023) Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rigetto delle domande di ricongiungimento familiare di rifugiati a causa della loro dipendenza dall'aiuto sociale. I ricorrenti, quattro cittadini eritrei e un cittadino cinese entrati in Svizzera in diverse date tra il 2008 e il 2012, hanno ottenuto lo statuto di rifugiato ai sensi della Convenzione del 1951 sullo statuto dei rifugiati. Ai ricorrenti è stata accordata l'ammissione provvisoria, e non l'asilo, questo in considerazione del fatto che i motivi per la concessione dello statuto di rifugiato nel loro caso – ossia il timore di persecuzioni – erano una conseguenza della loro uscita illegale dai rispettivi Paesi d'origine. La causa concerne il rifiuto delle autorità di accordare loro il ricongiungimento familiare, in quanto il loro diritto a questa procedura aveva carattere discrezionale ed era subordinato al rispetto di determinate condizioni tra cui in particolare quella di non dipendere dall'aiuto sociale. Invocando l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare), tutti i ricorrenti hanno contestato il rifiuto del ricongiungimento familiare in Svizzera. Tre ricorrenti hanno pure contestato, sempre appellandosi all'articolo 8, la durata della procedura di ricongiungimento familiare. Invocando l'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8, i quattro ricorrenti hanno sostenuto che il rigetto delle loro domande di ricongiungimento familiare era un atto discriminatorio. La Corte ha concluso che il rifiuto del ricongiungimento familiare viola l'articolo 8 della Convenzione in tre ricorsi, ossia nel caso dei ricorrenti che svolgevano un lavoro retribuito e in quello di una ricorrente in un secondo tempo dichiarata inabile al lavoro per ragioni mediche. Ha constatato in particolare che le autorità, nell'applicare la condizione dell'indipendenza dall'aiuto sociale, non hanno garantito un giusto equilibrio tra l'interesse dei ricorrenti a essere riuniti con i loro famigliari stretti in Svizzera e l'interesse della collettività a gestire l'immigrazione per tutelare la prosperità economica del Paese. In un ultimo caso, la Corte ha invece stabilito che le autorità non hanno oltrepassato il loro potere discrezionale quando, ponderando gli interessi contrastanti e decidendo di respingere la domanda di ricongiungimento familiare formulata dall'interessata, hanno tenuto conto della mancanza di iniziativa della ricorrente che, pur in grado di lavorare almeno a tempo parziale, non ha così migliorato la sua situazione finanziaria. Violazione dell'articolo 8 a causa del rigetto delle domande di ricongiungimento familiare di tre ricorrenti e non violazione dell'articolo 8 riguardo al rigetto della domanda di ricongiungimento familiare del quarto ricorrente; non violazione dell'articolo 8 CEDU (durata della procedura). Censura della violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU non esaminata separatamente (unanimità).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH