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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Défaut d'impartialité de la présidente de la formation judiciaire au sein de la Chambre pénale d'appel et de révision de la Cour de Justice du canton de Genève qui s'est prononcée en appel sur le bien-fondé de l'accusation pénale dirigée contre le requérant.
Déclarant irrecevable, pour défaut d'épuisement des voies de recours internes, le grief relatif à un défaut d'impartialité de la magistrate découlant des termes utilisés par elle dans une ordonnance du 18 juillet 2017, la Cour constate que ses observations du 3 octobre 2017 dépassaient l'énoncé d'un simple soupçon. La conclusion de la juge quant à la "vraisemblance d'une condamnation" et à l'existence dans le dossier d'éléments continuant "à parler en faveur d'un verdict de culpabilité" ne pouvait résulter d'une appréciation sommaire des données disponibles aux fins de la détention. Ces observations démontraient que l'écart entre l'appréciation du maintien en détention de l'intéressé et l'établissement de sa culpabilité à l'issue du procès était devenue minime. Les craintes du requérant quant à l'impartialité de la juge pouvaient passer pour objectivement justifiées. Il s'ensuit que l'instance d'appel n'a pas présenté les garanties d'impartialité exigées par l'art. 6 par. 1 CEDH (ch. 42-65).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.

Sintesi dell'UFG
(2° rapporto trimestriale 2023) Diritto a un tribunale imparziale (art. 6 par. 1 CEDU); mancata imparzialità della presidente del collegio giudicante che ha condannato il ricorrente. La causa riguarda il procedimento penale contro il ricorrente, il quale mette in dubbio l'imparzialità della presidente del collegio giudicante della Chambre pénale d'appel et de révision (CPAR) della Corte di giustizia del Cantone di Ginevra, pronunciatasi in appello sulla fondatezza dell'accusa mossa a suo carico. Appellandosi all'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (diritto a un tribunale imparziale), il ricorrente sostiene che la presidente della CPAR non si sia espressa in modo imparziale nella decisione del 18 luglio 2017 e nelle considerazioni del 3 ottobre 2017. Il ricorrente ha inoltre invocato l'articolo 3 CEDU (divieto di trattamenti degradanti) sostenendo di aver subito un trattamento degradante considerate le condizioni detentive nel carcere di Champ-Dollon. Invocando l'articolo 5 paragrafo 3 CEDU (diritto alla libertà e alla sicurezza), ha infine contestato la durata, a suo avviso irragionevole, della detenzione preventiva, di quella di sicurezza e degli arresti domiciliari a lui ordinati. La Corte ha dichiarato irricevibile, per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne, la censura del ricorrente relativa alla mancata imparzialità della giudice A.C. F-B. per quanto riguarda i termini utilizzati nella decisione del 18 luglio 2017. Tuttavia ha constatato che le considerazioni fatte dalla giudice il 3 ottobre 2017 andavano oltre un semplice sospetto. A suo avviso, il ricorrente aveva validi motivi di temere che la giudice partisse prevenuta in merito alla sua colpevolezza visto che pochi mesi dopo è stata chiamata a pronunciarsi in qualità di membro e presidente del collegio giudicante della CPAR, che lo ha condannato a quindici anni di privazione della libertà. Per la Corte l'autorità d'appello, ossia il collegio giudicante della CPAR presieduto dalla giudice A.C. F-B. che si è pronunciato sulla fondatezza dell'accusa penale mossa contro il ricorrente, non ha rispettato l'imparzialità prevista dall'articolo 6 paragrafo 1 CEDU. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 (diritto a un tribunale imparziale) CEDU (maggioranza). Constatata tale violazione, la Corte non ha ritenuto necessario esaminare a parte l'ammissibilità e il merito delle altre censure basate sull'articolo 6. Quanto alla presunta violazione dell'articolo 3 CEDU, la Corte ha osservato, alla stregua del Governo, che il ricorrente non aveva sollevato alcuna censura dinanzi alla CPAR in merito alle sue condizioni detentive. Tale censura è pertanto irricevibile per mancato esaurimento delle vie di ricorso interne. Per quanto concerne la presunta violazione dell'articolo 5 paragrafo 3 CEDU, la Corte ha ricordato che il periodo da prendere in considerazione inizia con l'arresto o la privazione della libertà della persona e termina con il suo rilascio e/o la decisione in merito alle accuse mosse a suo carico. Nel caso in questione, questo periodo è terminato il 27 aprile 2018, ossia quando la CPAR ha condannato il ricorrente dopo aver riesaminato il caso in appello. Poiché il ricorso è stato presentato il 27 maggio 2020, quindi ben oltre il termine di sei mesi, la censura basata sull'articolo 5 paragrafo 3 CEDU è irricevibile perché presentata in ritardo. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (6 voti contro 1). Censure basate sugli articoli 3 e 5 nonché 6 paragrafo 1 CEDU relativamente alla mancata imparzialità della giudice A.C. F-B. per il tenore della decisione del 18 luglio 2017: irricevibili.

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 CEDH