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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Absence d'audience devant les tribunaux nationaux dans une procédure de retrait de l'autorité parentale.
Le requérant a sollicité d'être entendu en personne lors d'une audience. L'objet du litige, portant sur le retrait de l'autorité parentale conjointe, n'était pas de nature purement juridique ou technique mais, au contraire, imposait aux juridictions internes d'évaluer la personnalité du requérant et sa capacité à exercer ses droits parentaux. Il était important que l'intéressé expose ses arguments oralement lors d'une audience afin que les autorités judiciaires puissent forger leur propre opinion sur ces questions. Les tribunaux se sont essentiellement fondés sur une expertise pour retirer l'autorité parentale au requérant. Or, celle-ci mentionnait expressément qu'il n'avait pas été possible d'évaluer de manière approfondie les capacités éducatives de l'intéressé, de sorte que cette question apparaissait comme nécessitant des éclaircissements supplémentaires. Il n'existait aucune circonstance exceptionnelle propre à justifier que les juridictions internes se dispensent d'entendre le requérant en personne (ch. 13-23).
Conclusion: violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.

Sintesi dell'UFG
(2° rapporto trimestriale 2023) Diritto a un processo equo (art. 6 par. 1 CEDU); mancata udienza dinanzi ai tribunali svizzeri in un procedimento per la privazione dell'autorità parentale. La causa riguarda la mancata udienza dinanzi ai tribunali svizzeri in un procedimento per la privazione dell'autorità parentale. Il ricorrente ha impugnato davanti al Tribunale di protezione dei minori e degli adulti del Cantone di Berna la decisione dell'autorità di protezione dei minori e degli adulti dello stesso Cantone di disporre l'affidamento esclusivo alla madre, chiedendo di ottenere l'autorità parentale congiunta e di poter essere sentito in un'udienza pubblica. Il Tribunale ha respinto il ricorso ritenendo che l'articolo 6 CEDU non garantisca il diritto di essere sentiti in un'udienza e sottolineando che nel caso in questione era giustificato rinunciare a un'udienza in quanto il ricorrente si era già espresso ampiamente per iscritto durante il procedimento. Quanto alla richiesta di un'udienza pubblica, il Tribunale ha ritenuto che non trattandosi di un diritto assoluto fosse possibile rinunciarvi se necessario per tutelare la vita privata delle parti. Nel caso in esame, un'udienza pubblica sarebbe stata infatti incompatibile con l'esigenza di tutelare lo sviluppo del bambino, ragion per cui a suo avviso era giustificato rinunciarvi. Il Tribunale federale ha respinto sia il ricorso interposto contro tale decisione sia la richiesta di udienza basata sull'articolo 6 CEDU in quanto il ricorrente non aveva motivato a sufficienza perché fosse necessaria un'udienza presso il Tribunale federale. Il Tribunale federale non si è pronunciato espressamente in merito alla questione della mancata udienza dinanzi al Tribunale del Cantone di Berna. Davanti alla Corte il ricorrente si è lamentato di non aver ottenuto un'udienza pubblica dinanzi al Tribunale del Cantone di Berna. La Corte ha ritenuto che siccome la causa riguardava la privazione dell'autorità parentale congiunta, e visto che l'oggetto litigioso non era di natura puramente giuridica o tecnica, i tribunali nazionali avrebbero dovuto valutare la personalità del ricorrente e la sua capacità di esercitare i diritti parentali. A suo avviso, era quindi importante che il ricorrente potesse esporre oralmente le sue argomentazioni in un'udienza, per consentire ai giudici di farsi un'opinione al riguardo. La Corte ha inoltre notato che i tribunali nazionali si sono basati su una perizia per privare il ricorrente dell'autorità parentale. Tuttavia, questa perizia riportava esplicitamente che non essendo stato possibile valutare in modo approfondito le capacità educative del ricorrente, si rendevano necessari ulteriori accertamenti. La Corte ha quindi ritenuto che in questo caso non vi fossero circostanze eccezionali tali da giustificare la rinuncia da parte dei tribunali nazionali a sentire il ricorrente di persona. Violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 CEDH