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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 6 par. 1 et par. 3 let. c CEDH. Demande tendant au bénéfice de l'assistance gratuite d'un avocat dans le cadre d'une procédure pénale pour vol et séjour illégal.


Selon la Cour, les intérêts de la justice commandaient la désignation d'un défenseur d'office dès lors que le requérant était en situation d'indigence et que l'affaire n'était pas "de peu de gravité". Elle estime cependant qu'au vu de la procédure pénale dans son ensemble, la défense du requérant ne s'est pas trouvée lésée du fait du refus de la désignation d'un défenseur d'office par les autorités internes. Elle relève que l'intéressé a été représenté et assisté par un avocat de son choix dès le stade de l'instruction de l'affaire et au moins jusqu'au prononcé du jugement de condamnation, y compris après le rejet définitif de sa demande d'aide juridictionnelle. Cela lui a permis de se défendre efficacement et d'obtenir une réduction significative de la peine (ch. 28-38).

Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 et par. 3 let. c CEDH.

Sintesi dell'UFG


(1° rapporto trimestriale 2023)

Diritto a un processo equo (articolo 6 paragrafi 1 e 3 c CEDU); rifiuto di nominare l'avvocato di fiducia del ricorrente come difensore d'ufficio nel regime di gratuito patrocinio.

Il caso riguarda il rifiuto di ammettere il ricorrente al beneficio del gratuito patrocinio nell'ambito di un procedimento avviato in seguito alla sua impugnazione del decreto d'accusa del Ministero pubblico della Repubblica e Cantone di Ginevra che lo condannava a una pena detentiva di 75 giorni per furto e soggiorno illegale e revocava la sospensione condizionale di una sanzione pecuniaria per soggiorno illegale e ricettazione. La Corte ha considerato, da un lato, che nella fattispecie fosse necessario, nell'interesse della giustizia, assegnargli, in quanto indigente, un difensore d'ufficio e, dall'altro, che il caso non fosse «di lieve entità» giacché il diretto interessato rischiava una pena detentiva non trascurabile. Pertanto la Corte ha ritenuto superfluo, nella circostanza in questione, l'esame effettuato dalle autorità giudiziarie dei due requisiti della complessità del caso e della personalità del ricorrente. Ha tuttavia rilevato che questi è stato rappresentato e assistito da un avvocato di sua fiducia fin dalla fase istruttoria e almeno fino alla sentenza di condanna, quindi anche dopo che la sua richiesta di ammissione all'assistenza giudiziaria era stata definitivamente respinta. Tale assistenza gli ha consentito di usufruire di una valida tutela giuridica e di ottenere una riduzione significativa della pena a cui inizialmente il Ministero pubblico l'aveva condannato. Il ricorrente non ha inoltre fornito alcuna indicazione in merito all'impugnazione della sentenza di condanna benché tale informazione fosse rilevante ai fini della valutazione dell'equità del procedimento nel suo complesso. La Corte ha ritenuto che, per quanto deplorevole per l'avvocato di fiducia, il rifiuto delle autorità di nominarlo difensore d'ufficio nel regime di gratuito patrocinio non ha avuto reali conseguenze sull'equità dell'intero procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente. Non sussiste violazione dell'articolo 6 paragrafi 1 e 3 c) CEDU (quattro voti contro tre).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 et par. 3 let