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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:

SUISSE: Art. 8 CEDH et art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Plafonnement du remboursement des frais de maladie et d'invalidité d'une personne lourdement handicapée soignée à domicile, alors que le plafonnement ne s'applique pas aux personnes soignées dans une institution.
Selon la Cour, la prestation litigieuse, prévue par la loi sur les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, ne vise pas à favoriser la vie familiale et n'a pas nécessairement une incidence sur l'organisation de celle-ci.
Le souhait d'être soigné à domicile par des proches pourrait a priori relever du droit au respect de la vie privée, notamment sous l'angle du développement personnel et de l'autonomie. Or, l'intéressé n'a pas démontré que le plafonnement du remboursement des frais l'ait empêché de satisfaire ce souhait. Les inconvénients subis sont de nature pécuniaire, aspect qui n'est pas en soi couvert par le droit au respect de la vie privée.
Les faits à l'origine de la cause ne tombent pas sous l'empire du volet "vie familiale" ou "vie privée" de l'art. 8 CEDH et par conséquent, l'art. 14 CEDH n'est pas applicable au cas d'espèce sous ces deux angles. La Cour conclut que la requête est incompatible ratione materiae avec les dispositions de la Convention (ch. 27-50).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

Sintesi dell'UFG


(1° rapporto trimestriale 2023)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14); massimale di rimborso delle spese per le cure a domicilio di una persona disabile che vive con i genitori (contrariamente a quelle che vivono in istituzione).

Il ricorrente è gravemente disabile dalla nascita e vive con i genitori anziani. Egli beneficia di una rendita intera d'invalidità e di un assegno per grandi invalidi di grado grave. Nel novembre 2010, la cassa cantonale di compensazione ha avvisato il ricorrente che le spese di cui aveva chiesto alla cassa di farsi carico per il 2010 avevano superato il massimale annuale di 90 000 franchi svizzeri (CHF) del rimborso per le spese di malattia e invalidità. Restava a carico dell'interessato un importo di 1 146 CHF. Egli non aveva inoltre più diritto di chiedere alla cassa di compensazione il rimborso delle spese che avrebbe sostenuto da lì alla fine dell'anno in questione. Alla luce dei criteri sviluppati nella sentenza Beeler contro la Svizzera (GC) dell'11 ottobre 2022, la Corte ha esaminato se la prestazione litigiosa, ossia il rimborso delle spese per malattia e invalidità previsto dalla legge, è inteso a favorire la vita familiare e se ha necessariamente un'incidenza su di essa. Considerato lo scopo della prestazione litigiosa che risulta dalla legislazione, dalle condizioni per la concessione della prestazione, dalla legalità del massimale applicato e dal fatto che gli effetti reali di tale massimale sulla vita familiare dell'interessato sono rimasti limitati, la prestazione in questione non è intesa a favorire la vita familiare e non ha necessariamente un'incidenza sull'organizzazione della stessa. I fatti di causa non riguardano l'ambito della «vita familiare» ai sensi dell'articolo 8. Il desiderio di una persona gravemente disabile, come il ricorrente, di essere curato a domicilio dalle persone vicine potrebbe a priori rientrare nel diritto al rispetto della vita privata, segnatamente sotto il profilo dello sviluppo personale e dell'autonomia. Per determinare se la sua «vita privata» era in questione nel momento pertinente va tuttavia tenuto conto anche della situazione particolare del ricorrente. Orbene, il ricorrente non ha dimostrato che il massimale di rimborso delle spese per le cure di cui aveva bisogno gli abbia concretamente ed effettivamente impedito di soddisfare tale desiderio. Infatti, il massimale non ha reso necessario in alcun momento il ricovero in un'istituzione. Senza negare la realtà degli inconvenienti subiti dal ricorrente, occorre sottolinearne la natura meramente pecuniaria, aspetto di per sé non coperto dal rispetto della vita privata. I fatti di causa non riguardano l'ambito della «vita familiare» né quello della «vita privata» e alla fattispecie non è applicabile nemmeno l'articolo 14. Irricevibile.

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH, art. 14 CEDH