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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 8 CEDH. Non-reconnaissance prolongée du lien de filiation entre un enfant né d'une gestation pour autrui aux États-Unis et le père d'intention partenaire enregistré du père génétique.

Le refus de reconnaître l'acte de naissance établi légalement à l'étranger concernant le lien de filiation entre le père d'intention et l'enfant, sans prévoir de modes alternatifs de reconnaissance dudit lien, ne poursuit pas le but de l'intérêt supérieur de l'enfant. Lors de la naissance de l'enfant en 2011, le droit suisse n'offrait aucune possibilité de faire reconnaître le lien de filiation avec le parent d'intention. À l'époque, l'adoption n'était ouverte qu'aux couples mariés. Ce n'est qu'à partir de janvier 2018 qu'il a été possible d'adopter l'enfant d'un partenaire enregistré. L'impossibilité générale et absolue d'obtenir la reconnaissance de ce lien pendant un laps de temps significatif constitue une ingérence disproportionnée dans le droit de l'enfant au respect de sa vie privée. La Suisse a excédé sa marge d'appréciation en n'ayant pas prévu à temps, dans sa législation, une telle possibilité.
Le recours à la gestation pour autrui est contraire à l'ordre public suisse. Selon le Tribunal fédéral, le fait d'avoir utilisé ce moyen à l'étranger afin de contourner l'interdiction prévalant en Suisse constitue une fraude à la loi. Cette conclusion n'est pas arbitraire. La non-reconnaissance de l'acte de naissance n'a pas affecté la jouissance de la vie familiale de manière significative. Les difficultés pratiques rencontrées en l'absence de reconnaissance du lien entre le père d'intention et l'enfant ne dépassent pas les limites imposées par le respect de l'art. 8 CEDH (ch. 70-94).
Conclusion: violation de l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie privée de l'enfant né d'une gestation pour autrui). Non-violation de l'art. 8 CEDH (droit au respect de la vie familiale du père d'intention et du père génétique).

Sintesi dell'UFG


(4° rapporto trimestriale 2022)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); maternità surrogata.

La causa concerne una coppia omosessuale in unione domestica registrata che ha stipulato un contratto di maternità surrogata negli Stati Uniti in seguito alla quale è nato il terzo ricorrente. I ricorrenti hanno lamentato in particolare il rifiuto delle autorità svizzere di riconoscere il rapporto di filiazione stabilito da un tribunale statunitense tra il padre intenzionale (primo ricorrente) e il bambino nato dalla maternità surrogata (terzo ricorrente). Il rapporto di filiazione tra il padre biologico (secondo ricorrente) e il bambino è stato riconosciuto dalle autorità svizzere. La Corte ha precisato che il criterio distintivo principale nella fattispecie, rispetto alle cause che ha già giudicato, consiste nel fatto che i due primi ricorrenti formano una coppia omosessuale in unione domestica registrata. Quanto al terzo ricorrente, la Corte ha rilevato che alla nascita di quest'ultimo, il diritto interno non offriva ai ricorrenti alcuna possibilità di riconoscere il rapporto di filiazione tra il genitore intenzionale (primo ricorrente) e il bambino. L'adozione era aperta soltanto alle coppie sposate, escludendo le coppie in unione domestica registrata. È soltanto dal 1° gennaio 2018 che è possibile adottare il figlio del partner registrato. Per quasi 7 anni e 8 mesi i ricorrenti non hanno quindi avuto alcuna possibilità di far riconoscere il rapporto di filiazione in maniera definitiva. La Corte ha dunque ritenuto che il rifiuto delle autorità svizzere di riconoscere l'atto di nascita stilato legalmente all'estero concernente il rapporto di filiazione tra il padre intenzionale (primo ricorrente) e il bambino, nato negli Stati Uniti da una maternità surrogata, senza prevedere modalità alternative di riconoscimento di detto rapporto non perseguiva l'interesse superiore del minore. In altri termini, l'impossibilità generale e assoluta di ottenere il riconoscimento del rapporto tra il bambino e il primo ricorrente per un periodo di tempo così lungo costituisce un'ingerenza sproporzionata nel diritto del terzo ricorrente al rispetto della sua vita privata, tutelata dall'articolo 8. La Svizzera ha pertanto ecceduto il suo margine di apprezzamento non avendo previsto per tempo, nella sua legislazione, una tale possibilità. Per quanto riguarda il primo e il secondo ricorrente, la Corte ha anzitutto rammentato che la maternità surrogata a cui hanno fatto ricorso per costituire una famiglia era contraria all'ordine pubblico svizzero. Ha poi considerato che le difficoltà pratiche che essi potrebbero incontrare nella loro vita familiare in assenza di riconoscimento nel diritto svizzero del rapporto tra il primo e il terzo ricorrente non oltrepassano i limiti imposti dal rispetto dell'articolo 8 della Convenzione. Violazione dell'articolo 8 CEDU per quanto riguarda il terzo ricorrente (sei voti contro uno). Non violazione dell'articolo 8 CEDU per quanto riguarda il primo e il secondo ricorrente (unanimità).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH