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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. Suppression de la rente de veuf du requérant à la majorité de son dernier enfant, la LAVS prévoyant l'extinction du droit à la rente de veuf lorsque le dernier enfant atteint l'âge de 18 ans, ce qu'elle ne prévoit pas à l'égard d'une veuve.

Selon la Cour l'inégalité de traitement dont le requérant a été victime ne saurait passer pour reposer sur une justification raisonnable et objective. Bien que se trouvant dans une situation analogue pour ce qui est de son besoin d'assurer sa subsistance, le requérant n'a pas été traité de la même façon qu'une femme/veuve. Il a donc subi une inégalité de traitement. Le gouvernement n'a pas démontré qu'il existe des considérations très fortes ou des raisons particulièrement solides et convaincantes propres à justifier cette différence de traitement fondée sur le sexe. Pour la Cour, le gouvernement ne peut se prévaloir de la présomption selon laquelle l'époux entretient financièrement son épouse (concept du "mari pourvoyeur") afin de justifier une différence de traitement défavorisant les veufs par rapport aux veuves. À ses yeux, cette législation contribue plutôt à perpétuer des préjugés et des stéréotypes concernant la nature ou le rôle des femmes au sein de la société et constitue un désavantage tant pour la carrière des femmes que pour la vie familiale des hommes (ch. 93-116).
Conclusion: violation de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.
N.B. Cet arrêt de la Grande Chambre fait suite à celui du 20.10.2020 d'une chambre.
Affaire phare.

Sintesi dell'UFG


(4° rapporto trimestriale 2022)

Divieto di discriminazione (art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU); legge federale sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS) che prevede, soltanto per gli uomini, l'estinzione del diritto alla rendita vedovile quando l'ultimo figlio compie 18 anni.

La causa riguarda la soppressione della rendita vedovile del ricorrente quando l'ultimo figlio è diventato maggiorenne. La LAVS prevede infatti, per gli uomini ma non per le donne, l'estinzione del diritto alla rendita vedovile quando l'ultimo figlio compie 18 anni. Dinanzi alla Corte, il ricorrente ha fatto valere l'articolo 14 (divieto di discriminazione) in combinato disposto con l'articolo 8 (diritto al rispetto della vita privata e familiare) della Convenzione, deplorando di essere vittima di una discriminazione rispetto alle madri vedove che, nella medesima situazione, non avrebbero perso il diritto a una rendita. La Grande Camera ha preso posizione in primo luogo sulla questione dell'applicabilità degli articoli 8 e 14 della Convenzione. Ha precisato la sua giurisprudenza e la procedura da seguire in futuro per determinare se censure relative agli assegni sociali rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione. Ha ritenuto che l'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione entra in linea di conto se le misure in questione intendono favorire la vita familiare e incidono necessariamente sulla sua organizzazione. Ha considerato che la rendita vedovile mira a favorire la vita familiare del coniuge superstite; gli permette di occuparsi dei figli a tempo pieno se tale era il ruolo del genitore deceduto o, in ogni caso, di dedicarsi maggiormente ai figli senza dover far fronte a difficoltà finanziarie che lo costringerebbero a esercitare un'attività professionale. Nella fattispecie, ha tenuto conto in particolare del fatto che al momento del decesso della moglie del ricorrente, nel 1994, le figlie della coppia avevano rispettivamente un anno e nove mesi e quattro anni e che il ricorrente ha lasciato il lavoro per dedicarsi a tempo pieno alla sua famiglia. La Corte ha ritenuto che la rendita in questione mira a favorire la vita familiare del coniuge superstite. Di conseguenza, ha concluso che i fatti rientrano nel campo d'applicazione dell'articolo 8 della Convenzione. Nel merito, ossia la questione di una violazione del divieto di discriminazione, la Grande Camera ha considerato che, nonostante si trovasse anch'egli nella necessità di garantire il proprio sostentamento, il ricorrente non è stato trattato alla stregua di una vedova. Egli ha dunque subito una disparità di trattamento fondata sul sesso. La Corte ha ritenuto che il Governo non ha dimostrato l'esistenza di considerazioni molto forti o ragioni particolarmente solide e convincenti atte a giustificare questa differenza di trattamento. A suo avviso, il Governo non può far valere la presunzione secondo cui il marito mantiene finanziariamente la moglie per giustificare una differenza di trattamento che penalizza i vedovi rispetto alle vedove. A suo parere, questa legislazione contribuisce piuttosto a perpetuare pregiudizi e stereotipi sulla natura o il ruolo delle donne nella società e costituisce uno svantaggio sia per la carriera delle donne sia per la vita familiare degli uomini. Violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU (12 voti contro 5).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: art. 8 CEDH