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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 10 CEDH. Condamnation civile d'une association de protection des animaux et de son président pour diffamation d'un homme politique dans deux brochures.

Selon la Cour, les juridictions internes n'ont pas pris en considération que les affirmations visaient un homme politique pour qui les limites de la critique admissible sont plus larges que pour de simples particuliers. Les expressions utilisées, qui peuvent sembler dures, restent dans les limites de l'admissible dans le contexte d'une élection et du sujet d'intérêt général de la protection des animaux. Les juridictions nationales auraient dû examiner les éléments produits par les requérants pour étayer leurs assertions et mettre en balance, conformément aux critères définis dans la jurisprudence de la Cour, le droit à la vie privée d'une part et la liberté d'expression d'autre part.
Les requérants ont été condamnés à retirer les brochures de leur site internet et à publier le dispositif du jugement du Tribunal civil dans différents journaux. La première sanction est disproportionnée au regard de l'important sujet politique en question. Les deux sanctions de nature civile et non pénale peuvent avoir un effet dissuasif sur l'exercice par les requérants de leur droit à la liberté d'expression, en les dissuadant de poursuivre leurs objectifs statutaires et de critiquer les politiques à l'avenir.
Le gouvernement n'a pas démontré que les motifs invoqués par les autorités nationales pour justifier la mesure incriminée étaient pertinents et suffisants et que cette mesure était nécessaire dans une société démocratique (ch. 12-28).

Conclusion: violation de l'art. 10 CEDH.

Sintesi dell'UFG


(4° rapporto trimestriale 2022)

Libertà di espressione (art. 10 CEDU); condanna civile di un'associazione di protezione degli animali e del suo presidente per diffamazione di un politico in due opuscoli.

La causa concerne la condanna civile dell'associazione Verein gegen Tierfabriken Schweiz ed Erwin Kessler per diffamazione di un politico, l'ex consigliere di Stato friburghese P.C., in due opuscoli. Con sentenza del 14 gennaio 2011, il Tribunale civile ha constatato che gli opuscoli ledevano illecitamente la personalità di P.C. e ha ordinato ai ricorrenti di ritirare immediatamente gli opuscoli e i relativi documenti dal sito Internet dell'associazione ricorrente o da tutti gli altri siti personali e di far pubblicare la sentenza in tre giornali regionali. Il Tribunale civile li ha inoltre condannati a pagare 5000 franchi a P.C. per torto morale, sentenza confermata dal Tribunale di appello. Con sentenza dell'8 settembre 2015, il Tribunale federale ha ammesso parzialmente il ricorso dei ricorrenti nella misura in cui ha considerato che a P.C. non doveva essere versata alcuna indennità per torto morale, in quanto la pubblicazione della sentenza è sufficiente. Dinanzi alla Corte, i ricorrenti hanno fatto valere una violazione della libertà di espressione (art. 10 CEDU). Nelle sue considerazioni, la Corte ha rammentato che le affermazioni dei ricorrenti prendevano di mira P.C., un politico per il quale i limiti della critica ammissibile erano più ampi di quelli per i semplici cittadini. Ha ritenuto che le espressioni utilizzate dai ricorrenti (in particolare «boeuf» (bue) e «déchet» (spazzatura) restavano nei limiti di quanto ammissibile nel contesto di un'elezione e del tema di interesse generale della protezione degli animali. La Corte ha inoltre considerato che le giurisdizioni nazionali avrebbero dovuto esaminare gli elementi prodotti dai ricorrenti a sostegno delle loro allegazioni e ponderare il diritto alla vita privata, da un lato, e la libertà d'espressione, dall'altro, conformemente ai criteri definiti nella sua giurisprudenza. La Corte ha ritenuto che le giurisdizioni nazionali non hanno stabilito in modo convincente la necessità di porre il diritto di P.C. alla protezione della sua reputazione al di sopra del diritto dei ricorrenti alla libertà d'espressione. Quanto alle sanzioni inflitte, la Corte ha rilevato che i ricorrenti sono stati obbligati a ritirare gli opuscoli dal loro sito Internet e a pubblicare il dispositivo della sentenza del Tribunale d'appello in tre giornali del Cantone di Friburgo. Ha concluso che la prima sanzione era sproporzionata rispetto all'importante oggetto politico in questione e ha constatato che le due sanzioni di natura civile e non penale potevano esplicare un effetto dissuasivo sull'esercizio da parte dei ricorrenti del loro diritto alla libertà d'espressione. Violazione dell'articolo 10 CEDU (unanimità).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 10 CEDH