Regesto
Questo riassunto esiste solo in francese.
Sintesi dell'UFG
(4° rapporto trimestriale 2022)
Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); cancellazione dal ruolo (art. 37 CEDU); rifiuto della proroga del permesso di dimora.
Il ricorso concerne il rigetto della domanda di proroga del permesso di dimora di un cittadino iracheno di origine curda, nato nel 1980 e giunto in Svizzera a 23 anni, e il suo allontanamento in seguito alla separazione dalla moglie, perché considerato non sufficientemente integrato. Il ricorrente ha avuto due figli in Svizzeri, nati rispettivamente nel 2008 e nel 2011, che hanno entrambi la cittadinanza svizzera. Egli č stato condannato a due pene pecuniarie per reati in materia di circolazione stradale e ha, in parte con la sua famiglia, beneficiato di quasi 200 000 franchi svizzeri di prestazioni d'aiuto sociale. Risiedeva da 13 anni in Svizzera quando il Tribunale federale, con sentenza del 6 giugno 2016, ha confermato il suo allontanamento. Invocando l'articolo 8 della Convenzione, il ricorrente ha deplorato il rifiuto di prorogare il suo permesso di dimora. Dopo il rilascio di un permesso di dimora a suo favore in seguito a una domanda di riesame, il ricorrente non corre piů il rischio di essere allontanato dalla Svizzera. Ricorso cancellato dal ruolo (art. 37 par. 1 b CEDU).