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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 2 et 3 CEDH. Renvoi au Pakistan d'un homme s'étant converti de l'islam au christianisme en Suisse.

La Cour a jugé que les autorités suisses n'avaient pas suffisamment évalué le risque que le requérant courrait en cas de retour au Pakistan du fait de sa conversion au christianisme, pour confirmer le rejet de sa demande d'asile, sachant qu'il n'avait pas été représenté par un avocat au cours de toute la procédure nationale.
Conclusion: violation des articles 2 et 3 CEDH en cas de mise à exécution de la décision de renvoi en l'absence d'une évaluation du risque encouru.

Sintesi dell'UFG


(2° rapporto trimestriale 2022)

Diritto alla vita (art. 2 CEDU); divieto di tortura e di pene o trattamenti inumani o degradanti (art. 3 CEDU); rinvio verso il Pakistan di un cittadino pachistano convertito al Cristianesimo in Svizzera.

La causa concerne il possibile rinvio in Pakistan del ricorrente, un cittadino pachistano che si è convertito dall'Islam al Cristianesimo in Svizzera, dove è arrivato nel 2015, la cui domanda d'asilo è stata respinta. La Corte ha giudicato che le autorità svizzere non abbiano valutato a sufficienza il rischio che il ricorrente avrebbe corso a causa della sua conversione al Cristianesimo se fosse tornato in Pakistan, quando hanno confermato il rigetto della sua domanda d'asilo, pur sapendo che non era stato rappresentato da un avvocato durante tutta la procedura nazionale. La Corte ha inoltre ritenuto che il ricorrente abbia dimostrato che la sua domanda d'asilo, basata sulla sua conversione, avrebbe meritato di essere esaminata in modo più approfondito dalle autorità svizzere, soprattutto prendendo in considerazione ogni possibile evoluzione della situazione generale dei convertiti al Cristianesimo in Pakistan e le circostanze specifiche del caso del ricorrente. Violazione degli articoli 2 e 3 CEDU (unanimità).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 2 et 3 CEDH