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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 8 CEDH. Rejet d'une action en paternité introduite après l'expiration du délai de prescription sans motif valable.

Selon la requérante, les autorités l'ont empêchée d'établir sa filiation en ne reconnaissant pas l'existence d'un juste motif excusant le non-respect du délai pour intenter une action en paternité.
La Cour relève que les tribunaux suisses ne se sont pas limités à constater que le délai était écoulé mais qu'ils ont pesé les intérêts en jeu et procédé à une analyse attentive des motifs qui auraient empêché l'intéressée d'agir plus tôt. Ils ont relevé plusieurs moments où celle-ci aurait pu solliciter des informations et se renseigner sur les démarches nécessaires.
Selon la Cour, le retard avec lequel la requérante a introduit son action en constatation de la filiation ne saurait être qualifié de justifiable. Au vu de la marge d'appréciation dont l'État défendeur dispose dans ce domaine, rien n'indique que les juridictions suisses aient failli à leur obligation de ménager un juste équilibre entre les intérêts en jeu (ch. 30-41).
Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.

Sintesi dell'UFG


(4° rapporto trimestriale 2021)

Diritto al rispetto della vita privata e familiare (art. 8 CEDU); rifiuto di un'azione di paternità introdotta dopo l'espirazione del termine di prescrizione senza motivo valido.

La causa riguarda il rifiuto dei giudici svizzeri di ammettere un'eccezione al termine di prescrizione previsto dal diritto interno (un anno dalla maggiore età) per proporre un'azione di accertamento della filiazione rifiutando, di conseguenza, l'azione intentata dalla ricorrente per far iscrivere la paternità biologica nei registri dello stato civile. La ricorrente ha invocato l'articolo 8 CEDU e ha fatto valere dinanzi alla Corte che le autorità svizzere, non avendo ammesso l'esistenza di un motivo grave a giustificazione del non rispetto del termine per intentare l'azione di paternità, le hanno impedito di accertare la sua filiazione. La Corte ha constatato che le autorità svizzere hanno accuratamente motivato le loro decisioni, tenendo conto della sua giurisprudenza. Le autorità svizzere hanno segnatamente rilevato che in diversi momenti della sua vita la ricorrente avrebbe potuto chiedere le informazioni sulla sua filiazione iscritte nei registri dello stato civile e informarsi sui passi necessari, perfino dopo la scadenza del termine di prescrizione. Sulla base di queste considerazioni hanno ritenuto ingiustificato che la ricorrente sia rimasta inattiva per 31 anni. La Corte ha ritenuto che il ritardo con il quale la ricorrente ha introdotto la sua azione di accertamento della filiazione, come rilevato dai tribunali nazionali, non può essere considerato come giustificato ai sensi della giurisprudenza della Corte. Le giurisdizioni svizzere non hanno quindi violato il loro obbligo di trovare un giusto equilibrio tra gli interessi in presenza. Non violazione dell'articolo 8 CEDU (5 voti contro 2).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH