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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

DÉCISION D'IRRECEVABILITÉ de la CourEDH:

SUISSE: Art. 34 CEDH. Qualité de victime de la fédération sud-africaine d'athlétisme (ASA) pour se plaindre de violations alléguées de l'art. 8 CEDH et de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH.
Pour que la requérante puisse se prétendre victime d'une violation de la Convention, il doit exister un lien suffisamment direct entre elle et la violation alléguée. La notion de victime est interprétée de façon autonome et indépendante des règles de droit interne, telles que l'intérêt ou la qualité pour agir. En l'espèce, bien que le Tribunal fédéral ait reconnu la qualité pour recourir de la requérante pour contester le "Règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel)", cette circonstance ne peut suffire à la considérer comme victime au sens de l'art. 34 CEDH. L'ASA n'est pas directement et personnellement victime de la violation de l'art. 8 CEDH et de l'art. 14 combiné avec l'art. 8 CEDH. La Cour conclut que la requête est incompatible ratione personæ avec les dispositions de la Convention (ch. 13-17).
Conclusion: requête déclarée irrecevable.

Sintesi dell'UFG


(4° rapporto trimestriale 2021)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); divieto di discriminazione (art. 14 in combinato disposto con l'art. 8 CEDU e art. 14 in combinato disposto con l'art. 1 del Protocollo n. 1), diritto di proprietà (art. 1 del Protocollo n. 1); regolamento dell'International Association of Athletics Federations (IAAF) che impone alle atlete che presentano differenze nello sviluppo sessuale l'obbligo di assumere contraccettivi per ridurre il tasso di testosterone e poter partecipare a determinate competizioni.

La ricorrente è l'organo dirigente dell'atletica in Sudafrica. Il suo ricorso è strettamente legato al ricorso Semenya contro la Svizzera, presentato il 18 febbraio 2021 e attualmente pendente dinanzi alla Corte. La signora Semenya è un'atleta sudafricana di livello internazionale, specializzata nelle corse di mezzo fondo. Nell'aprile 2018, l'IAAF ha pubblicato il suo nuovo regolamento «Règlement régissant la qualification dans la catégorie féminine (pour les athlètes présentant des différences du développement sexuel)» (regolamento riguardante la qualificazione nella categoria femminile [per atlete con differenze nello sviluppo sessuale]; regolamento DSS). La ricorrente ha rifiutato di accettare questo regolamento che, secondo lei, la obbliga a subire trattamenti ormonali con effetti collaterali ancora poco noti per ridurre il suo tasso naturale di testosterone come condizione per poter partecipare alle competizioni internazionali nella categoria femminile. Con sentenza del 30 aprile 2019, il Tribunale arbitrale dello sport (TAS) ha respinto la richiesta di arbitrato depositata per contestare la validità di tale regolamento. Il 28 maggio 2019, la ricorrente ha adito il Tribunale federale con un ricorso in materia civile. Con sentenza del 25 agosto 2020, il Tribunale federale ha respinto il ricorso, considerando il regolamento dell'IAAF una misura adeguata, necessaria e proporzionata ai legittimi scopi dell'equità sportiva e del mantenimento della «classe protetta». Il Tribunale federale ha inoltre ammesso la legittimazione ricorsuale dell'associazione ricorrente. Dinanzi alla Corte la ricorrente fa valere che il regolamento DSS impone un'ingerenza ingiustificata e sproporzionata nell'integrità fisica, morale e psicologica dell'atleta, protetta dall'articolo 8 della Convenzione. Tenuto conto di tale disposizione, sostiene anche che la signora Semenya è oggetto di una restrizione ingiustificata del diritto di esercitare la sua professione. Fa valere una violazione dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 8 CEDU perché il regolamento DSS si applica soltanto alle donne che soffrono di DSS. Fa infine valere una violazione dell'articolo 1 del Protocollo 1, come disposizione a sé stante e in combinato disposto con l'articolo 14. La Corte ha constatato che, sebbene il Tribunale federale abbia riconosciuto la legittimazione ricorsuale dell'associazione ricorrente per contestare il regolamento DSS, ciò non è sufficiente perché sia considerata come vittima ai sensi dell'articolo 34 della Convenzione. L'associazione ricorrente, in quanto persona giuridica, non è una vittima diretta e personale delle allegate violazioni degli articoli 8 e 14 in combinato disposto con l'articolo 8 della Convenzione. D'altronde la Svizzera non ha ratificato il Protocollo n. 1. Quindi l'associazione ricorrente non può invocarne l'articolo 1. Altrettanto vale per la censura dell'articolo 14 in combinato disposto con l'articolo 1 del Protocollo n. 1. Irricevibile (unanimità).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: art. 8 CEDH, Art. 34 CEDH