74989/11
Wichtiger Hinweis:
Diese Website wird in älteren Versionen von Netscape ohne graphische Elemente dargestellt. Die Funktionalität der Website ist aber trotzdem gewährleistet. Wenn Sie diese Website regelmässig benutzen, empfehlen wir Ihnen, auf Ihrem Computer einen aktuellen Browser zu installieren.
 

Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 6 par. 1 CEDH. Procédure opposant un joueur de football à son ancien club turc devant le Tribunal arbitral du sport (TAS).

Dans une décision motivée et détaillée, le TAS s'est déclaré incompétent et a expliqué pourquoi le litige ne revêtait pas un élément international. L'arrêt du TF est également motivé et répond à tous les moyens soulevés par le requérant. Ces décisions ne sont ni arbitraires ni manifestement déraisonnables. Au vu de ce qui précède et du lien très tenu entre le litige et la Suisse, la limitation au droit d'accès à un tribunal n'était pas disproportionnée au but poursuivi, à savoir la bonne administration de la justice et l'effectivité des décisions judiciaires internes (ch. 72-98).
Conclusion: non-violation de l'art. 6 par. 1 CEDH.
Les griefs tirés de l'absence de la tenue d'une audience publique et du non-respect du principe de l'égalité des armes sont manifestement mal fondés et irrecevables (ch. 113-120 et ch. 129-136).

Sintesi dell'UFG


(3° rapporto trimestriale 2021)

Diritto di accesso a un tribunale (art. 6 par. 1 CEDU); procedimento davanti al Tribunale Arbitrale dello Sport di un calciatore contro il suo ex club turco.

Il caso riguarda una controversia tra un calciatore professionista e il suo ex club del campionato turco (Trabzonspor). Il ricorrente si lamentava di essere stato condannato dalla Federazione calcistica della Turchia (TFF) a pagare danni e interessi per aver lasciato il club senza preavviso prima della fine del suo contratto. Ha deferito la questione al Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS), con sede a Losanna, il quale ha dichiarato di non essere competente. Questa decisione è stata confermata dal Tribunale federale. Invocando l'articolo 6 paragrafo 1 della CEDU, il ricorrente ha sostenuto di non aver potuto portare il suo caso davanti a un tribunale imparziale e indipendente; che non gli è stata concessa un'udienza pubblica e che il principio della parità delle armi non è stato rispettato davanti al Tribunale federale. La Corte ha constatato che il TAS, in una decisione dettagliata e motivata, ha spiegato in modo convincente perché non poteva decidere nella controversia e, in particolare, perché il caso non rivestiva un carattere internazionale. Ne consegue che il ricorrente ha portato la causa davanti a un tribunale che non era competente. La sentenza del Tribunale federale è altresì motivata e risponde a tutti i motivi addotti dal ricorrente. Queste decisioni non erano né arbitrarie né manifestamente irragionevoli. La Corte ha ritenuto che, alla luce di quanto sopra e tenuto conto del legame estremamente tenue tra il caso del ricorrente e la Svizzera, nonché della specificità dei procedimenti dinanzi al TAS e al Tribunale federale, la limitazione del diritto di accesso a un tribunale non era sproporzionata rispetto allo scopo perseguito, ossia la buona amministrazione della giustizia e l'efficacia delle decisioni giudiziarie nazionali. La Corte ha dichiarato inammissibile la censura per l'assenza di un'udienza, ritenendo che la questione della competenza del TAS costituisse una questione giuridica altamente tecnica che poteva essere validamente risolta senza ricorrere a un'udienza. Ha inoltre dichiarato irricevibile il la censura per il mancato rispetto del principio dell'uguaglianza delle armi, in quanto il ricorrente non era stato messo in una situazione di netto svantaggio rispetto al Club e alla FFT davanti al Tribunale federale. Nessuna violazione dell'articolo 6 paragrafo 1 CEDU (unanimità).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 6 par. 1 CEDH