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Regesto

Questo riassunto esiste solo in francese.

SUISSE: Art. 8 CEDH. Expulsion du territoire suisse pour une durée de cinq ans d'un ressortissant espagnol né en Suisse.

L'art. 66a CP, concrétisation du résultat d'une votation populaire, n'introduit pas, malgré son intitulé «expulsion obligatoire», un automatisme d'expulsion des étrangers condamnés pour des infractions, sans contrôle judiciaire de la proportionnalité de la mesure. Cela serait incompatible avec l'art. 8 CEDH. L'interprétation donnée par le TF à la clause de rigueur permet a priori une application conforme à la Convention.
En l'espèce, le requérant a été condamné à une peine privative de liberté de 12 mois assortie d'un sursis pour avoir commis des actes à caractère sexuel sur une mineure et consommé des stupéfiants. Les autorités nationales ont examiné avec sérieux la situation personnelle du requérant et les différents intérêts en jeu. Elles disposaient d'arguments solides pour justifier son expulsion de Suisse pour une durée limitée. L'ingérence était proportionnée au but légitime poursuivi et nécessaire dans une société démocratique au sens de l'art. 8 par. 2 CEDH (ch. 42-70).
Conclusion: non-violation de l'art. 8 CEDH.

Sintesi dell'UFG


(4° rapporto trimestriale 2020)

Diritto al rispetto della vita privata (art. 8 CEDU); espulsione «obbligatoria» di durata limitata dal territorio Svizzero dell'autore di un reato sessuale.

Il caso riguarda l'espulsione «obbligatoria», per una durata di cinque anni, di un ricorrente spagnolo titolare di un permesso di domicilio, in virtù dell'articolo 66a del Codice penale svizzero (CP), in vigore dal 1° ottobre 2016. Si tratta della prima sentenza in cui la Corte si è pronunciata su un caso di applicazione degli articoli che attuano l'iniziativa per l'espulsione degli stranieri che commettono reati, e nel caso specifico sul rifiuto delle autorità di rinunciare all'espulsione in considerazione della situazione particolare di uno straniero nato o cresciuto in Svizzera. Il ricorrente è stato espulso dal territorio svizzero per una durata di cinque anni in seguito alla sua condanna a una pena detentiva di dodici mesi con la sospensione condizionale per aver commesso atti sessuali nei confronti di una minorenne e aver consumato stupefacenti. A titolo preliminare la Corte ha osservato che, nell'ambito dell'espulsione degli stranieri criminali, l'articolo 66a CP, non introduce, malgrado il titolo («espulsione obbligatoria»), l'espulsione automatica senza un controllo giudiziario della proporzionalità del provvedimento, il che sarebbe incompatibile con l'articolo 8 della Convenzione. Ha pure osservato che l'interpretazione da parte del Tribunale federale della clausola di rigore prevista dal capoverso 2 dell'articolo 66a CP permette un'applicazione conforme alla Convenzione. Ha constatato d'altronde che, in virtù del secondo periodo della clausola di rigore, nel valutare gli interessi in gioco, il giudice deve tenere conto della «situazione particolare dello straniero nato o cresciuto in Svizzera». Ne consegue che l'analisi della situazione deve essere effettuata per ogni singolo caso secondo i criteri stabiliti dalla Corte. Quanto al caso in esame, la Corte ha riconosciuto, in sostanza, che le giurisdizioni cantonali e il Tribunale federale hanno seriamente esaminato la situazione personale del ricorrente e i diversi interessi in gioco. Nel caso specifico, l'espulsione del ricorrente è stata ordinata in seguito alla sua condanna a una pena detentiva di 12 mesi con la condizionale per avere commesso atti sessuali nei confronti di una minorenne e consumato stupefacenti. Le autorità giudiziarie hanno avanzato argomenti molto solidi per giustificare l'espulsione del ricorrente dal territorio Svizzero per una durata limitata di cinque anni, il che rappresenta la durata minima prevista dall'articolo 66a CP. Nessuna violazione dell'articolo 8 CEDU (unanimità).

Inhalt

Ganzes EMRK Urteil
Regeste (italienisch)

Referenzen

Artikel: Art. 8 CEDH, art. 66a CP, art. 8 par. 2 CEDH