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Regesto

Art. 4 CF, diritto di essere sentito in materia amministrativa.
1. La censura della violazione del diritto d'essere sentito, quale stabilito dal diritto cantonale, deve essere esaminata in primo luogo, pur essendo tale diritto garantito direttamente dal diritto federale, ove si tratti di un procedimento penale affidato all'autorità amministrativa (consid. 2).
2. Se una prova è rilevante, l'autorità non può rinunciare ad assumerla in presenza dell'imputato (consid. 2).

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