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Regesto

Art. 64 dell'ordinanza (3) della legge federale sulla corrispondenza telegrafica e telefonica (Ordinamento telefonico; RS 784.103); soppressione del numero di chiamata abbreviato a tre cifre attribuito a certi servizi di tassì.
L'art. 24 cpv. 2 della legge federale sulla corrispondenza telegrafica e telefonica (RS 784.10) costituisce una base legale sufficiente per l'art. 64 cpv. 2 dell'Ordinamento telefonico. Affinché l'attribuzione di un numero di chiamata abbreviato possa essere presa in considerazione, le condizioni di cui all'art. 64 cpv. 2 devono essere adempiute cumulativamente (consid. 3 e 4a).
Per vedersi attribuire un numero di chiamata abbreviato è necessario, in particolare, che il numero in questione sia adibito allo stesso servizio in tutta la Svizzera e che, in ogni circondario, gli abbonati che offrono questa prestazione abbiano la possibilità d'installare un'unica centrale al beneficio del numero di chiamata abbreviato o di collegarsi a una tale centrale (consid. 4c).
Caso di una centrale di chiamata di tassì il cui uso è esclusivamente riservato ai tassì che dispongono di un diritto di stazionamento (consid. 5 e 6).