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Regesto

Assistenza internazionale in materia penale; misure provvisionali ai sensi dell'art. 18 AIMP; truffa fiscale; divieto di prestare un'assistenza maggiore di quella richiesta.
1. Chiamato a pronunciarsi sulla validità di misure provvisionali ai sensi dell'art. 18 AIMP, il Tribunale federale limita il suo esame alla questione dell'ammissibilità in linea di principio dell'assistenza e di tali misure (consid. 3a). Ampliamento, fondato sull'art. 48 DPA (a causa del rischio di collusione), dell'inchiesta e delle misure provvisionali; queste sono ordinate nel caso concreto anche nei confronti di società non menzionate espressamente nella domanda e nei suoi allegati, ma coinvolte nei fatti oggetto dell'inchiesta. La domanda dev'essere completata a breve termine per quanto concerne tali società; diversamente, le misure provvisionali che le riguardano verrebbero senz'altro meno (consid. 3b). Il divieto di andare oltre le conclusioni della domanda sarebbe violato se dette misure fossero mantenute e se i documenti sequestrati provvisoriamente in applicazione dell'art. 18 AIMP fossero consegnati nel quadro dell'assistenza in assenza di un completamento della domanda (consid. 5b).
2. Nel caso di una truffa fiscale, perché la domanda possa essere accolta, l'autorità richiedente deve esporre sufficienti motivi di sospetto. Essi possono fondarsi su indizi - risultanti per esempio da testimonianze o da documenti - idonei a suffragare obiettivamente le indicazioni fornite dall'autorità richiedente, almeno nel senso che tali indicazioni non appaiano come del tutto prive di fondamento. Nella fattispecie la domanda non adempie per il momento questi requisiti. Ove essa non venga debitamente completata, i provvedimenti coattivi adottati diverrebbero ingiustificati. In tal caso, i documenti sequestrati dovrebbero essere restituiti senz'altro agli aventi diritto (consid. 4).

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 18 AIMP, art. 48 DPA