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Regesto

Prescrizione delle pretese per risarcimento di danni nei confronti dell'assicuratore; art. 49 cpv. 3 LA e 83 cpv. 1 LCStr.
La convenzione con la quale l'assicuratore e il danneggiato riservano le conseguenze di un'eventuale invalidità permanente non protrae l'inizio della prescrizione della pretesa per risarcimento di danni prevista nell'art. 49 cpv. 3 LA.
Se, il 1o gennaio 1960, data dell'entrata in vigore dell'art. 83 cpv. 1 LCStr. non sono ancora decorsi due anni a contare dal giorno dell'infortunio, la prescrizione della pretesa d'indennità cessa allora di decorrere e un nuovo termine di due anni incomincia a decorrere dal giorno in cui il danneggiato ha conoscenza del danno e della persona responsabile.
Caso in cui l'assicuratore non commette nessun abuso di diritto invocando la prescrizione dell'indennità.

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Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 83 cpv. 1 LCStr