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Regesto

Estradizione. Trattato tra la Svizzera e la Francia per la reciproca estradizione dei delinquenti, del 9 luglio 1869.
1. Poiché i trattati internazionali prevalgono sulla legge nazionale anche se siano a questa anteriori, sono applicabili le disposizioni del Trattato tra la Svizzera e la Francia, e non quelle della legge federale del 22 gennaio 1892 sull'estradizione agli Stati stranieri (consid. 1).
2. L'art. 1 del Trattato tra la Svizzera e la Francia stabilisce l'obbligo di accordare l'estradizione agli individui rifugiatisi dalla Francia in Svizzera, prescindendo dalla causa e dal carattere volontario od involontario della loro presenza in Svizzera (consid. 2a).
3. Una domanda d'amnistia pendente presso lo Stato richiedente non costituisce un motivo d'opposizione all'estradizione (consid. 2b).

Inhalt

Ganzes Dokument
Regeste: deutsch französisch italienisch

Referenzen

Artikel: art. 1 del