115 IB 373
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Regesto

Assistenza internazionale in materia penale; divieto di eccedere le conclusioni della domanda; riserva della specialità.
1. L'autorità svizzera è vincolata dalle conclusioni espressamente formulate nella domanda di assistenza; infatti, da un lato, la CEAG non obbliga lo Stato richiesto a prendere misure non richieste, e, dall'altro, l'AIMP, interpretata in modo conforme alla Costituzione - ossia, tenendo conto del principio della proporzionalità - vieta all'autorità svizzera di prendere misure non richieste (consid. 7).
2. Le informazioni fornite dalla Svizzera nel quadro dell'assistenza giudiziaria relativa a una truffa fiscale non possono essere utilizzate dallo Stato richiedente in un procedimento fiscale, in particolare in un procedimento di tassazione fiscale (consid. 8).