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Regesto

Protezione delle acque; autorizzazione a edificare "costruzioni sostitutive".
Dal punto di vista della disciplina concernente la protezione delle acque, alle costruzioni previste fuori delle zone edificabili o del perimetro del progetto generale di canalizzazione, e destinate a sostituire edifici esistenti, si applicano in via analogica le disposizioni relative alle trasformazioni ove dette costruzioni corrispondano, con riferimento al loro volume e al loro uso, agli edifici da esse sostituiti. Qualora non sia dato tale presupposto, esse sono da considerare quali nuove costruzioni e possono essere autorizzate soltanto se sia dimostrata l'esistenza di un bisogno oggettivamente fondato.