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Regesto

Legge federale sui fondi d'investimento, del 1o luglio 1966.
Portata di una circolare della segreteria della Commissione federale delle banche relativa all'interpretazione della legge (consid. 3).
L'art. 31 cpv. 2 lett. b LFI non vieta l'acquisto, per conto di un fondo d'investimento immobiliare, delle azioni di una società immobiliare proprietaria d'azioni di un'altra società immobiliare (consid. 2 e 4).
È tuttavia necessario che l'immobile appartenga economicamente per almeno due terzi del suo valore al fondo d'investimento (consid. 4d).

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referenza

Articolo: art. 31 cpv. 2 lett. b LFI