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Regesto

Art. 25 cpv. 4 e 26 cpv. 1 LAM: Diritto alle rendite a seguito di lesioni d'organi doppi.
- Revisione della rendita assegnata prima del 1964 per la perdita di un occhio in caso di ulteriore affezione dell'altro all'infuori del servizio militare: effetti giuridici transitori della novella 19 dicembre 1963 (in vigore dal 1o gennaio 1964).
- Graduazione dell'invaliditā, segnatamente in caso di lesioni oculari.