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Regesto

Contratto di vitalizio, fallimento del debitore.
1. Un contratto di vitalizio deve essere considerato valido, anche se nell'atto autentico il prezzo di un fondo è stato indicato ad un valore esiguo, quando il successivo richiamo al difetto formale è contrario alla buona fede (consid. 2).
2. Art. 529 cpv. 2 CO. Diritto del costituente nel fallimento del debitore: determinante per la capitalizzazione della pretesa è il valore delle prestazioni dovute al costituente nel momento dell'apertura del fallimento (consid. 3).
3. Oggetto ed effetti del processo sulla graduatoria (consid. 4).

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referenza

Articolo: Art. 529 cpv. 2 CO