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Regesto

Art. 26 e 33 cpv. 3 LCStr.
1. Dovere generale di prudenza degli automobilisti nei confronti dei pedoni; principio della fiducia (consid. 1).
2. L'automobilista che incrocia un autobus fermo all'altro lato della strada deve aumentare la sua prudenza; secondo le circostanze, egli deve tener conto del rischio di pedoni che si immetterebbero nella carreggiata e ridurre conseguentemente la velocità (consid. 2).

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Articolo: Art. 26 e 33 cpv. 3 LCStr